Nyatepe
Il progetto
Lo statuto
La Carta Comune
La cucina
Le fotografie
La scommessa di Calixte
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Articolo 1
E’ costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile una associazione denominata "Nyatepe Italia", con sede in Milano, via Mario Borsa 38, 20151.
Articolo 2
L’associazione è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro.
Articolo 3
L’associazione, nel rispetto dei principi contenuti nella Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale (nella versione finale approvata in data 8 settembre 1999), senza finalità speculative, si propone di perseguire i seguenti scopi:
promuovere una qualità alternativa dello sviluppo e del lavoro nelle forme della cooperazione, della autogestione e dell’associazionismo di base.
Operare, attraverso una libera e spontanea cooperazione, per uscire dalla logica del profitto e dello sfruttamento propri dello sviluppo capitalistico, verso una visione dello sviluppo che tenda ad escludere rapporti di lavoro subalterno e favorire invece i rapporti di solidarietà e di uguaglianza sociale in un quadro generale di obiezione al sistema vigente.
In particolare l’associazione si prefigge di promuovere la realizzazione di un centro culturale nello stato africano del Togo. Tale centro comprenderà un opificio per la realizzazione di artigianato tradizionale e moderno, un centro di studio della cultura locale ed una risorsa turistica.
Il centro si intende volto alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale togolese ed africano in genere e realizzato nel rispetto dell’ambiente naturale locale, anzi allo scopo della sua conservazione.
Tale specifica iniziativa rispetterà i principi e gli obiettivi più generali che la associazione si è data.
Per il conseguimento dei suoi scopo l’associazione potrà:
Organizzare acquisti collettivi di prodotti e servizi coerenti, per metodo di produzione e di commercializzazione, con lo scopo sociale.
Svolgere attività di formazione, informazione, istruzione, ricerca e documentazione;
Promuovere e sostenere iniziative di finanza etica, di economia no-profit e di scambi non monetari.
L’associazione potrà svolgere qualunque operazione commerciale, finanziaria, immobiliare e di garanzia, avallo e fideiussione e ogni altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie alla realizzazione degli scopi sociali.
Articolo 4
L’associazione ha durata di anni 50, prorogabili mediante deliberazione dell’assemblea.
Articolo 5
L’associazione non ha scopo di lucro, essa si finanzia con:
le quote dei soci, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
eventuali contributi da parte di Enti pubblici e privati;
eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche;
i proventi di gestione;
ogni altro provento comunque conseguito.
Articolo 6
Il fondo di costituzione è formato dalle contribuzioni che gli associati fondatori fanno al momento della costituzione dell’associazione. Esso ammonta a L. XXXXXXXXXX.
Articolo 7
Possono essere soci dell’associazione persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi di cui all’articolo 3 del presente statuto. Per le persone giuridiche, affinché possano essere ammesse come soci, è necessario che operino in conformità agli scopi sociali dell’associazione o che non abbiano oggetti sociali o finalità in contrasto con questi.
L’ammissione dei soci è deliberata dal consiglio direttivo su domanda degli interessati dopo una valutazione dell’esistenza dei requisiti sopra menzionati.
Tutte le domande, indistintamente, dovranno contenere una dichiarazione di conoscenza e di accettazione del presente statuto in ogni sua parte incondizionatamente.
La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni o per radiazione.
Il socio al momento della cessazione del rapporto associativo non ha diritto ad alcun rimborso.
Tutte le attività svolte dai soci in favore dell’associazione non saranno retribuite. Sono ammessi i soli rimborsi delle spese vive documentate nella misura e nei modi stabiliti dal consiglio direttivo.
Articolo 8
sono organi dell’associazione:
l’assemblea generale;
il consiglio direttivo;
il collegio dei probiviri.
Articolo 9
L’assemblea generale rappresenta la totalità di tutti gli associati e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati anche se assenti alla votazione o dissenzienti.
Nell’assemblea generale ogni associato ha diritto ad un voto.
All’assemblea generale possono partecipare tutti gli associati che alla data della riunione siano in regalo con il pagamento della quota associativa.
L’assemblea è convocata dal presidente del consiglio direttivo quando ne faccia richiesta la maggioranza del consiglio direttivo oppure almeno un terzo dei soci.
Le convocazioni sono fatte dal presidente del consiglio direttivo per posta almeno 15 giorni prima della data della riunione, o per affissione presso la sede dell’associazione o in qualunque altro modo ritenuto idoneo dal consiglio direttivo.
L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o da altro socio eletto all’uopo dall’assemblea.
L’assemblea generale delibera con la maggioranza assoluta degli associati.
Non è ammessa la partecipazione all’assemblea generale mediante delega di alcun tipo.
Per modificare lo statuto dell’associazione è necessario che l’assemblea generale deliberi con il voto favorevole di tre quarti di tutti gli associati.
Articolo 10
L’assemblea generale:
delibera sull’approvazione del rendiconto annuale;
elegge i membri del consiglio direttivo;
decide sulla radiazione dei soci;
delibera eventuali modifiche allo statuto;
delibera sullo scioglimento dell’associazione e le modalità della sua liquidazione.
Articolo 11
il consiglio direttivo, composta da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, è eletto dall’assemblea generale e dura in carica un anno, salvo revoca dell’assemblea generale con maggioranza di due terzi dei presenti.
Il consiglio direttivo:
attua le deliberazioni dell’assemblea generale;
elegge al suo interno il presidente ed il vicepresidente del consiglio direttivo;
delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti associati;
è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione;
redige il rendiconto annuale;
formula, se necessario, il regolamento per il funzionamento dell’associazione.
Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente o la maggioranza dei suoi membri lo ritenga necessario.
Il consiglio direttivo deve essere convocato almeno tre giorni prima della data fissata anche per via fax o telefonica.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza di membri del consiglio direttivo.
Articolo 12
La firma e la rappresentanza, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al presidente del consiglio direttivo o al vicepresidente, la cui firma costituisce per i terzi conferma dell’assenza o dell’impedimento dl presidente.
Il presidente del consiglio direttivo può conferire procure per il compimento di atti o categorie di atti.
Il presidente e, in sua assenza, il vicepresidente, hanno il compito di:
Convocare e presiedere l’assemblea generale;
Convocare e presiedere il consiglio direttivo;
Firmare tutti gli atti relativi all’attività dell’associazione.
Le cariche di presidente e di vicepresidente sono incompatibili con qualsiasi carica politica.
Articolo 13
Il Collegio dei Probiviri, che dura in carica un anno, è composto da almeno tre soci eletti singolarmente dall'Assemblea a scrutinio segreto con maggioranza di almeno i due terzi dei voti assembleari totali, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso.
Si riunisce almeno una volta ogni trimestre su convocazione di almeno due dei tre componenti.
Le decisioni devono essere convalidate dall'Assemblea.
Il Collegio delibera in materia di:
eventuali controversie sociali, tra soci e tra questi e l’Associazione o suoi Organi, in tutti i casi non vietati dalla
legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione;
controversie che riguardino l'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti
da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti; c) controllo dell'attività del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Tesoriere;
d) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
Il Collegio giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.
Il socio personalmente interessato nelle questioni che si discutono non può essere eletto nel Collegio e, se già presente, deve essere sostituito.
Articolo 14
Delle obbligazioni assunte dall’associazione rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in sua rappresentanza, nei limiti delle procure conferite.
Articolo 15
L’esercizio finanziario dell’associazione inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno
Articolo 16
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori.
L’assemblea generale delibera inoltre sulla devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento dell’associazione devolvendolo ad altre associazioni od enti con finalità sociali simili.
Articolo 17
Per quanto non previsto dal presente statuto e dall’atto costitutivo si rimanda alle norme di legge applicabili in materia.
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